Taormina film fest 2018: Sentenza TAR ricorso inammissibile. Associazione CODICI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la  SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 926 del 2018, proposto dall’ Associazione Codici di Cultura, Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Ivano Giacomelli, Massimo Letizia, Mariangela Tuzza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ivano Giacomelli contro la Fondazione Taormina Arte Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Carmelo Pietro Russo,  nei confronti di Videobank S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Nicolo’ D’Alessandro,  per l’annullamento dell’Avviso Pubblico di Sponsorizzazione per la Progettazione, l’Organizzazione, la Gestione e la Promozione del TaorminaFilmFest 2018  pubblicato in data 2 maggio 2018; del provvedimento di aggiudicazione del contratto di sponsorizzazione in favore della Videobank s.p.a.

L’Associazione Codici di Cultura e l’Associazione Codici – Centro per i diritti del cittadino avevano proposto il ricorso per ottenere l’annullamento della procedura selettiva e del suo esito, al solo dichiarato scopo di garantire l’interesse generale ad una elevata “qualità” del Festival medesimo, che sarebbe stata  pregiudicata:
1. a) dai tempi brevi assegnati nell’Avviso per la relativa organizzazione;
2. b) dall’inibizione alla partecipazione di soggetti che si trovino in conflitto di interesse;
3. c) dalla clausola che consente la presentazione del progetto esecutivo nelle more della sottoscrizione del contratto;
4. d) dalla mancata previsione di inderogabili requisiti di partecipazione che contemplino specifica professionalità nel settore artistico e nella organizzazione di eventi;
5. e) dalle prevista possibilità di ipotetico rinnovo della sponsorizzazione anche per l’anno successivo; f) dalla mancata previsione di una seduta pubblica di apertura delle buste, aperta a tutti i soggetti partecipanti;
6. g) dalla aggiudicazione pronunciata in favore di un concorrente (la Videobank spa) che sarebbe privo del necessari requisiti di specifica professionalità nel settore.

Sia la Fondazione Taormina Arte Sicilia, sia la concorrente Videobank spa si erano costituiti in giudizio per resistere al ricorso. Entrambe, hanno sollevato eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione ed interesse a ricorrere (sotto molteplici profili), ed hanno anche precisato che ad oggi diversamente da quanto sostenuto in ricorso non si è ancora dato luogo all’aggiudicazione della gara in favore dell’unico concorrente presente in gara.
All’udienza camerale del 21 giugno 2018 il Collegio ha dato avviso alle parti della intenzione di definire il contenzioso con sentenza cd. “breve” adottata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., risultando la causa matura per la decisione.
Il tar dunque oggi ha stabilito che il ricorso è inammissibile per le seguenti concorrenti ragioni:
• Per un primo aspetto, deve rilevarsi il fatto che le ricorrenti non hanno mai dichiarato di aver presentato domanda, o di voler partecipare alla procedura selettiva in esame, rendendosi pertanto del tutto estranee a tale procedimento; ne consegue che – non vantando alcun interesse proprio, connesso ad una possibile veste di “operatore del settore” – esse sono prive di legittimazione ad impugnare gli atti della procedura selettiva in contestazione, e segnatamente a sollevare le censure riassunte suprasub a), b) ed f), che potrebbero in ipotesi risultare lesive solo nei confronti dei concorrenti che partecipano alla selezione.

E’ nota e stratificata la giurisprudenza che richiede, ai fini della impugnazione di clausole di bando di gara non immediatamente escludenti, la necessaria presentazione della domanda di partecipazione, o quanto meno la manifestazione formale di un proprio interesse alla procedura (v. Consiglio di Stato, A.P. 1/2003 e A.P. 4/2018).
• Per altro aspetto, occorre anche rilevare che non risulta dichiarata, né tanto meno dimostrata, nemmeno la legittimazione delle associazioni a ricorrere in veste di enti esponenziali di interessi generali o diffusi. Infatti, in nessuna parte del ricorso viene esplicitato che le associazioni siano titolari e garanti di interessi “altrui”, né viene esplicitata (al di là della stringata indicazione contenuta nell’epigrafe, nella quale si descrivono i soggetti ricorrenti) la loro ipotetica connotazione quale enti rappresentativi di interessi collettivi. Tale modo di percorrere la via giudiziaria nel processo amministrativo non può che dar luogo ad una statuizione di inammissibilità per mancanza di legittimazione attiva, poiché l’ente esponenziale di interessi diffusi deve in primo luogo qualificarsi come tale, affinché il giudice – prima di entrare nel merito delle censure proposte – possa valutare preliminarmente l’ammissibilità del gravame, ossia, verificare che ricorra una legittima ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.
• In secondo luogo, anche a voler in ipotesi ammettere (in contrasto con quanto si è sopra escluso) che la legittimazione processuale di una (sola) delle due associazioni (la Associazione Codici – centro per i diritti del cittadino) possa discendere dalla semplice menzione della propria iscrizione nel registro di cui all’art. 137 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) e dalla asserita appartenenza al novero della associazioni di promozione sociale ex L. 383/2000, dovrebbe dirsi che in concreto la verifica di ammissibilità non può ritenersi superata, poiché – come ha eccepito la difesa della Videobank spa – il “dipartimento cultura” di tale associazione (ossia, la struttura e la connessa mission deputata alla tutela degli interessi culturali dei consumatori) è stato in precedenza trasferito all’altra ricorrente (l’Associazione Codici di Cultura).

Infatti, nel documento 8 depositato in giudizio dalle ricorrenti si legge che “l’associazione nazionale <Codici Onlus – Centro per i Diritti del Cittadino> ha deliberato di dare vita ad una associazione libera ed autonoma, distaccando il relativo dipartimento di cultura e tutela del tempo libero. E’ costituita l’associazione Centro per le diffusioni Culturali <CODICICULTURA>”.
Tutto questo equivale a dire che l’associazione “madre” si è spogliata della specifica finalità di tutela degli interessi culturali dei consumatori, demandandola all’associazione “figlia”.
Pertanto, nessuno dei due enti appare legittimato a proporre il ricorso in esame: non il primo, poiché ha dismesso quella specifica finalità a favore della neo costituita associazione Codicicultura; nemmeno il secondo, perché risulta privo di qualsiasi forma di riconoscimento (iscrizione nell’apposito registro) che gli consenta di agire in giudizio (come preteso dal combinato disposto degli artt. 137 e 139 del D. Lgs. 206/2005).
Ancora, deve rilevarsi una ulteriore ragioni di inammissibilità del ricorso, che risiede nella peculiare tipologia delle censure dedotte, alcune delle quali non sono altro che contestazioni di scelte di merito dell’amministrazione: tanto si verifica con riguardo all’ambizione di sindacare la “caratura” culturale del marchio associabile – quale sponsor – alla manifestazione in esame, ovvero alla pretesa di destagionalizzare l’evento, in un periodo dell’anno suggerito dalle stesse ricorrenti.
In ultimo, il ricorso risulta inammissibile nella parte in cui contesta l’aggiudicazione in favore della Videobank spa, essendo stato chiarito in giudizio che tale provvedimento non è ancora intervenuto, di guisa che viene a mancare in radice proprio l’oggetto della contestazione.
“ In conclusione, assorbite le ulteriori eccezioni, il ricorso, si legge nella sentenza, va dichiarato inammissibile.

Autore dell'articolo: ROAN

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